
CASS. PEN., SEZ. I, SENT. N. 16341 DELL’1.4.2022 DEP. IL 28.4.2022 – PRES. SIANI – REL. MAGI
Con la sentenza in commento, la I sezione penale della Suprema Corte ha confermato l’applicabilità della disciplina dettata dal Codice Antimafia di cui al d. lgs. 159/2011 al terzo in buona fede, al quale siano stati confiscati beni oggetto di sequestro intervenuto successivamente alla legittima acquisizione delle res.Nel caso di specie, la società Affide spa, subentrata nel credito alla Unicredit spa, richiedeva con incidente di esecuzione al Giudice procedente la restituzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni mobili (monili) conferiti in pegno regolare ed attinti successivamente da sequestro preventivo, tramutatosi in confisca ex art. 12 sexies l. 356/1992 (oggi art. 240 bis c.p.), a seguito della condanna definitiva nel merito degli indagati che avevano originariamente conferito i beni mobili in pegno alla banca. Banca che, peraltro, era rimasta completamente estranea al procedimento penale. In subordine, la società chiedeva la restituzione in ragione della disciplina del codice antimafia di cui agli artt. 52 ss D. Lgs. 159/2011. Il Gip rigettava la richiesta, ritenendo inapplicabile la normativa antimafia e non valutando la generale richiesta di restituzione delle somme risultanti dalla vendita dei monili avanzata in via prodromica.Impugnato il provvedimento dinanzi ad altro Gip, questi rigettava il gravame, riportandosi al provvedimento del primo giudice senza nulla aggiungere. La società Affide spa, per mezzo del proprio difensore, avv. Annalisa Nanna, proponeva ricorso in Cassazione lamentando non solo il mero richiamo al provvedimento impugnato senza considerare le doglianze indicate nell’atto di impugnazione, ma anche sostenendo la parificazione tra confisca di prevenzione e confisca estesa già realizzata con l’intervento della legge n. 161/2017. La Corte, con la indicata pronuncia, ha accolto il ricorso confermando un importante principio di diritto quale “la parificazione di tutela tra i creditori incisi da confisca di prevenzione e creditori incisi da confisca emessa in ambito penale ex art. 12 sexies l. 356/1992 (ora 240 bis cp). La condizione di creditore peraltro pignoratizio inciso dalla confisca non è posta in dubbio e da ciò deriva la necessaria presa in carico della domanda di tutela che, trattandosi di pegno regolare, andrà valutata ai sensi degli artt. 52 ss d. lgs. 159/2011”. Il terzo in buona fede, pertanto, il quale si sia visto successivamente attingere i beni conferiti in pegno regolare da sequestro prima e confisca poi, potrà invocare la disciplina contenuta nel codice Antimafia ai fini delle restituzione, a nulla valendo la diversità di disciplina normativa che ha sottoposto a vincolo i beni stessi.Con ciò la Corte, annullando l’ordinanza impugnata, ha rimesso la decisione ad altro Gip del Tribunale di Bari. Per un approfondimento sull’excursus normativo e giurisprudenziale che ha generato il suddetto principio, è possibile attingere direttamente a quanto analiticamente indicato in sentenza.