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Annalisa Nanna

7 Maggio 2022

CASS. PEN., SEZ. I, SENT. N. 16341 DELL’1.4.2022 DEP. IL 28.4.2022 – PRES. SIANI – REL. MAGI 

Con la sentenza in commento, la I sezione penale della Suprema Corte ha confermato l’applicabilità della disciplina dettata dal Codice Antimafia di cui al d. lgs. 159/2011 al terzo in buona fede, al quale siano stati confiscati beni oggetto di sequestro intervenuto successivamente alla legittima acquisizione delle res.Nel caso di specie, la società Affide spa, subentrata nel credito alla Unicredit spa, richiedeva con incidente di esecuzione al Giudice procedente la restituzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni mobili (monili) conferiti in pegno regolare ed attinti successivamente da sequestro preventivo, tramutatosi in confisca ex art. 12 sexies l. 356/1992 (oggi art. 240 bis c.p.), a seguito della condanna definitiva nel merito degli indagati che avevano originariamente conferito i beni mobili in pegno alla banca. Banca che, peraltro, era rimasta completamente estranea al procedimento penale. In subordine, la società chiedeva la restituzione in ragione della disciplina del codice antimafia di cui agli artt. 52 ss D. Lgs. 159/2011. 
Il Gip rigettava la richiesta, ritenendo inapplicabile la normativa antimafia e non valutando la generale richiesta di restituzione delle somme risultanti dalla vendita dei monili avanzata in via prodromica.Impugnato il provvedimento dinanzi ad altro Gip, questi rigettava il gravame, riportandosi al provvedimento del primo giudice senza nulla aggiungere. 
La società Affide spa, per mezzo del proprio difensore, avv. Annalisa Nanna, proponeva ricorso in Cassazione lamentando non solo il mero richiamo al provvedimento impugnato senza considerare le doglianze indicate nell’atto di impugnazione, ma anche sostenendo la parificazione tra confisca di prevenzione e confisca estesa già realizzata con l’intervento della legge n. 161/2017. 
La Corte, con la indicata pronuncia, ha accolto il ricorso confermando un importante principio di diritto quale “la parificazione di tutela tra i creditori incisi da confisca di prevenzione e creditori incisi da confisca emessa in ambito penale ex art. 12 sexies l. 356/1992 (ora 240 bis cp). La condizione di creditore peraltro pignoratizio inciso dalla confisca non è posta in dubbio e da ciò deriva la necessaria presa in carico della domanda di tutela che, trattandosi di pegno regolare, andrà valutata ai sensi degli artt. 52 ss d. lgs. 159/2011”. 
Il terzo in buona fede, pertanto, il quale si sia visto successivamente attingere i beni conferiti in pegno regolare da sequestro prima e confisca poi, potrà invocare la disciplina contenuta nel codice Antimafia ai fini delle restituzione, a nulla valendo la diversità di disciplina normativa che ha sottoposto a vincolo i beni stessi.Con ciò la Corte, annullando l’ordinanza impugnata, ha rimesso la decisione ad altro Gip del Tribunale di Bari. 
Per un approfondimento sull’excursus normativo e giurisprudenziale che ha generato il suddetto principio, è possibile attingere direttamente a quanto analiticamente indicato in sentenza. 

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ED AFFIDO ESCLUSIVO DEI FIGLI

TRIBUNALE CIVILE DI BARI ORDINANZA DEL 3.6.2021. GUP BARI SENTENZA N. 64/2021.

Giurisprudenza del Tribunale di Bari

Reato: prolungati maltrattamenti in famiglia

Difensore unico della vittima: Avv. Annalisa Nanna

Sede Penale: Gup Tribunale di Bari, dott. M. Galesi: sentenza n. 64/2021 resa a seguito di giudizio abbreviato: condanna ad anni 3 di reclusione (restrizione in custodia cautelare ancora in essere da mesi 11).

Sede civile: Pres. Tribunale di Bari, dott. S. De simone: ordinanza del 3.6.2021 RG 3476/2021.

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Per il Tribunale di Bari, sezione famiglia, la condanna non definitiva per maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. giustifica l’affido esclusivo dei figli minori al coniuge vittima di abusi ed anche nel caso in cui i maltrattamenti non siano stati perpetrati direttamente ai danni dei minori, vittime invece di violenza assistita. E’ quanto stabilito dal Pres. De Simone con provvedimento del 3.6.2021. Il Tribunale ha, in particolare, statuito che “ i figli minorenni della coppia vanno affidati in via esclusiva alla madre atteso che i comportamenti violenti ed aggressivi del padre, che hanno determinato l’emissione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere, cui è seguita una condanna in primo grado per il delitto di maltrattamenti in famiglia, quantunque non ancora definitiva, escludono che egli possa utilmente partecipare, quantomeno allo stato, alla gestione anche quotidiana della vita della prole”. Ha inoltre disposto che “che il padre, almeno temporaneamente, non possa incontrare i suoi figli fino alla revoca della misura cautelare in atto o alla sostituzione con altra meno afflittiva, e comunque, ove ciò avvenga, solo in forma protetta ed in spazio neutro secondo un calendario da concordare con i servizi sociali territorialmente competenti” con ciò elidendo la possibilità per l’uomo di incontrare in via autonoma i figli, e nonostante il maggiore abbia 17 anni, anche per il tempo in cui la restrizione in vinculis sia terminata.

Annalisa Nanna

17 novembre 2020

E’ successo proprio a te: sei disperata, ti senti umiliata, sola, violata. La vergogna ti assale e vorresti solo scomparire dalla faccia della terra. Ti senti “sporca” e nessuna doccia potrà mai riportarti a prima di quel momento. 

Hai ragione. E tutto quello che provi è legittimo. 

Ma è proprio questo il momento di reagire.

Ed ecco cosa DEVI IMMEDIATAMENTE FARE, per non diventare complice involontaria del tuo o dei tuoi carnefici:

  1. NON ISOLARTI: CONFIDATI IMMEDIATAMENTE CON LA PERSONA A TE PIU’ VICINA E CHE PUO’ AIUTARTI A REAGIRE IN MANIERA CONCRETA
  2. NON GETTARE VIA GLI ABITI E L’INTIMO CHE INDOSSAVI DURANTE LA VIOLENZA: METTILI IN UN SACCHETTO DI PLASTICA
  3. RIVOLGITI IMMEDIATAMENTE AL PRONTO SOCCORSO: IL REFERTO E’ ESSENZIALE PER QUALSIASI LESIONE TU ABBIA RIPORTATO
  4. PUO’ NON ESSERE FACILE MA DEVI FARTI ACCOMPAGNARE IN UN COMMISSARIATO DI POLIZIA O UN COMANDO DEI CARABINIERI PER SPORGERE DENUNCIA: HANNO UN PROTOCOLLO PRECISO DI ATTIVARE
  5. FATTI AIUTARE DALLA PERSONA DI FIDUCIA CHE HAI COINVOLTO, CERCANDO ANCHE UN AVVOCATO PENALISTA CHE POSSA SUPPORTARTI NELLA DENUNCIA : LA LEGGE PREVEDE LA POSSIBILITA’ DI AVERE ASSISTENZA LEGALE GRATUITA A CARICO DELLO STATO (ART. 76 COMMA 4 TER DPR 115/2002)
  6. SE NON RIESCI A CONTATTARE SUBITO UN AVVOCATO, RIVOLGITI AD UN CENTRO ANTIVIOLENZA DELLA TUA CITTA’ O DI UNA CITTA’ LIMITROFA – LI TROVI SU INTERNET – ANCHE PER AVERE SOSTEGNO PSICOLOGICO: NON E’ UN PESO CHE PUOI PORTARE DA SOLA
  7. IN ALTERNATIVA, CHIAMA IL 1522, ATTIVO 24 ORE SU 24: E’ IL NUMERO ANTIVIOLENZA DOVE POTRANNO DARTI AIUTO NEL PIU’ TOTALE ANONIMATO
  8. CERCA DI RACCOGLIERE, SCRIVENDOLI, QUANTI PIU’ DETTAGLI POSSIBILI SULLE CIRCOSTANZE DELLA VIOLENZA, SU TUTTI I LUOGHI FREQUENTATI SINO A QUELLO DEL DELITTO E SUGLI AUTORI (TATUAGGI, ACCENTO PARTICOLARE, COME ERANO VESTITI): SARANNO ELEMENTI IMPORTANTI PER GLI INVESTIGATORI, ANCHE PER INDIVIDUARE LA PRESENZA DI TELECAMERE DA CUI ACQUISIRE VIDEO/IMMAGINI RICONDUCIBILI AL DELITTO
  9. NON CANCELLARE EVENTUALI MESSAGGI O MAIL AVUTI SUL TELEFONO DALL’AUTORE/AUTORI PRIMA O DOPO LA VIOLENZA
  10. NON COLPEVOLIZZARTI: NON E’ STATA COLPA TUA. MA E’ UN OBBLIGO VERSO TE STESSA QUELLO DI REAGIRE PER PUNIRE I COLPEVOLI, CHE CERCHERANNO DI GARANTIRSI L’IMPUNITA’ PROPRIO APPROFITTANDO DEL TUO SENSO DI PAURA E VERGOGNA
  11. IN QUESTO PERCORSO NON SEI SOLA: LE FORZE DELL’ORDINE PRIMA ED IL TUO AVVOCATO POI COMBATTERANNO QUESTA BATTAGLIA AL TUO FIANCO: LA LEGGE SUL CODICE ROSSO IMPONE TEMPI STRETTI PER LE INDAGINI.