Violenze di genere e gratuito patrocinio

Uno dei problemi più frequenti per le donne vittime di violenza, spesso concausa della mancata denuncia, è quello di non avere mezzi economici sufficienti per poter affrontare un processo e pagare la parcella dell’avvocato. La legge però prevede un aiuto importante.

GRATUITO PATROCINIO PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE: LA PARCELLA DELL’AVVOCATO DELLA VITTIMA E’ A CARICO DELLO STATO

Il Legislatore ha, infatti, previsto un elenco specifico di reati per i quali le vittime possono ricevere assistenza legale gratuita, prescindendosi dalle condizioni di reddito.

Il gratuito patrocinio è di norma concesso a tutti i soggetti processuali (indagati e persone offese) o parti processuali (imputato e parte civile) che dispongano di un reddito annuo non superiore al limite di € 11.493,82. Sicchè la persona offesa dai reati sotto elencati potrà beneficiare del pagamento della parcella del suo avvocato da parte dello Stato anche qualora il suo reddito sia superiore a detto limite.

La richiesta è, in ogni caso, sottoposta al vaglio del magistrato anche se, statisticamente, accolta nella stragrande maggioranza dei casi.

L’elenco dei reati per i quali può essere previsto il beneficio è espressamente elencato nell’art. 76 comma 4 ter del Testo Unico spese di giustizia (D.p.R. n. 115/2012) e sono: Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.), Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), Atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c..p.), Stalking (art. 612 bis c.p.)

NONCHE’ PER REATI COMMESSI IN DANNO DI MINORE: Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (Art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p.), Pornografia minorile (Art. 600 ter c.p.), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 quinques c.p.), Tratta di persone (Art. 601 c.p.), Acquisto e alienazione di schiavitù (Art. 602 c.p.), Corruzione di minorenne (Art. 609 quinquies c.p.), Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p.).

Possono, inoltre, essere ammessi al gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza (Art. 76 co. 4 quater Testo Unico spese di giustizia).

Ha sempre diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato il minore straniero non accompagnato che sia coinvolto in procedimenti giurisdizionali (Art. 76 co. 4 quater Testo Unico spese di giustizia).

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https://www.altalex.com/documents/news/2014/09/10/patrocinio-a-spese-dello-stato#parte3

L’istanza per l’ammissione al beneficio, fatta sottoscrivere dalla persona offesa, verrà presentata dal suo avvocato al giudice procedente, a seconda delle fasi in cui subentra, e la persona ammessa al gratuito patrocinio non dovrà versare nulla di tasca propria al difensore, eccezion fatta per l’attività difensiva precedente all’ammissione.